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Art. 49a

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. La domanda di brevetto deve contenere indicazioni sulla fonte:
    1. delle risorse genetiche alle quali l’inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l’invenzione si fondi direttamente su tali risorse;
    2. del sapere tradizionale di comunità indigene o locali sulle risorse genetiche alle quali l’inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l’invenzione si fondi direttamente su tale sapere.
  2. Se la fonte non è nota né all’inventore né al richiedente, quest’ultimo lo deve confermare per scritto.

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