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Art. 34

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l’invenzione (concessione di licenze).
  2. Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto.
  3. Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.

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