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Art. 32

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Se l’interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può pronunciare l’espropriazione totale o parziale del brevetto.
  2. L’espropriato ha diritto a un’indennità piena; fissata in caso di contestazione dal Tribunale federale; le disposizioni del capo II della legge federale del 20 giugno 19301sull’espropriazione sono applicabili per analogia.

Footnotes

  1. RS 711

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