Torna alla legge

Art. 16

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale

Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18831per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

Footnotes

  1. RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.