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Art. 140z

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. L’IPI rilascia, su richiesta, un certificato per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario.
  2. Gli articoli 140a capoverso 2 e 140b –140m sono applicabili per analogia.
  3. Un principio attivo è una sostanza o un microorganismo, compresi i virus, con effetti generici o specifici:
    1. contro organismi nocivi;
    2. su vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali.

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