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Art. 140t

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. L’IPI rilascia, su richiesta, per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale certificati protettivi complementari pediatrici (certificati pediatrici) validi per sei mesi a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto, se l’omologazione (art. 9 LATer1) di un medicinale contenente il prodotto:
    1. comprende una conferma secondo la quale l’informazione sul medicinale riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione (art. 11 cpv. 2 lett. a n. 6 LATer); e
    2. è stata richiesta al più tardi sei mesi dopo la richiesta di prima omologazione nello Spazio economico europeo di un medicinale contenente il prodotto la cui informazione riporta i risultati di tutti gli studi eseguiti in conformità con il piano d’indagine pediatrica considerato per l’omologazione.
  2. Il certificato pediatrico è rilasciato soltanto se non sussiste un certificato secondo l’articolo 140a capoverso 1.
  3. L’articolo 140b capoverso 1 si applica per analogia.
  4. La durata della protezione relativa a un certificato pediatrico non può essere prorogata.

Footnotes

  1. RS 812.21

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