Torna alla legge

Art. 140l

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni dell’IPI.
  2. Tiene conto della normativa nell’Unione europea.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.