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Art. 140f

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. La richiesta di rilascio del certificato dev’essere depositata:
    1. entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima omologazione in Svizzera del medicinale contenente il prodotto;
    2. entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo il rilascio della prima omologazione.1
  2. In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la richiesta irricevibile.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575;FF 2013 1).

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