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Art. 140c

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto.
  2. Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.1
  3. Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso prodotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rilasciato, ogni titolare può ottenere il certificato.2

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187).

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