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Art. 138

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale

Il richiedente, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell’IPI a:

  1. indicare per scritto il nome dell’inventore;
  2. fornire indicazioni sulla fonte (art. 49a );
  3. pagare la tassa di deposito;
  4. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.

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