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Art. 125

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto svizzero e un brevetto europeo esplicante i suoi effetti in Svizzera siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto svizzero non produce più effetto dalla data in cui:
    1. il termine d’opposizione contro il brevetto europeo è decorso inutilizzato, o
    2. la procedura di opposizione ha definitivamente condotto al mantenimento in vigore del brevetto europeo.
  2. L’articolo 27 è applicabile per analogia.

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