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Art. 12

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Chi mette in circolazione o pone in vendita i suoi documenti commerciali, annunci d’ogni genere, prodotti o merci con un’altra indicazione relativa all’esistenza di una protezione è tenuto a specificare a chiunque gliene faccia richiesta il numero della domanda di brevetto o quello del brevetto cui l’indicazione si riferisce.
  2. Chi accusa terzi di ledere i suoi diritti o li mette in guardia contro una tale lesione deve, a domanda, fornire la stessa informazione.

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