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Art. 111

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richiedente la protezione di cui all’articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo.
  2. Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubblicazione della domanda da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti.

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