Torna alla legge

Art. 109

232.14LBIFederal Act1 gen 1956Fonte originale
  1. Il presente titolo è applicabile alle domande di brevetto europeo ed ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera.
  2. Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che la Convenzione del 5 ottobre 19731sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e il presente titolo non dispongano altrimenti.
  3. Il testo della Convenzione sul brevetto europeo che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Footnotes

  1. RS 0.232.142.2

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.