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Art. 49a

232.12LDesFederal Act1 lug 2002Fonte originale
  1. Se si tratta di un piccolo invio, l’UDSC trattiene gli oggetti:
    1. se, in seguito a una domanda d’intervento secondo l’articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che oggetti destinati all’introduzione nel territorio doganale o all’asportazione dal territorio doganale siano stati prodotti illecitamente; e
    2. se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b).
  2. Può incaricare l’IPI di svolgere le ulteriori fasi della procedura.
  3. L’autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione degli oggetti, comunicandogli che gli oggetti verranno distrutti se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.
  4. Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso** 3, l’autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli** 48 capoversi** 3 e 4, 48a , 48b e 49.
  5. Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso** 3, l’autorità competente distrugge gli oggetti a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure li affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l’articolo 47 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.
  6. L’autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all’estero degli oggetti distrutti in virtù del capoverso** 5.

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