Se si tratta di un piccolo invio, l’UDSC trattiene gli oggetti:
se, in seguito a una domanda d’intervento secondo l’articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che oggetti destinati all’introduzione nel territorio doganale o all’asportazione dal territorio doganale siano stati prodotti illecitamente; e
se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b).
Può incaricare l’IPI di svolgere le ulteriori fasi della procedura.
L’autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione degli oggetti, comunicandogli che gli oggetti verranno distrutti se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.
Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso** 3, l’autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli** 48 capoversi** 3 e 4, 48a , 48b e 49.
Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso** 3, l’autorità competente distrugge gli oggetti a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure li affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l’articolo 47 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.
L’autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all’estero degli oggetti distrutti in virtù del capoverso** 5.
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