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Art. 48g

232.12LDesFederal Act1 lug 2002Fonte originale
  1. Le spese per la distruzione degli oggetti sono a carico del richiedente.
  2. Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell’articolo 48e decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 48f capoverso 1.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313;FF 2023 1184).

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