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Art. 48c

232.12LDesFederal Act1 lug 2002Fonte originale
  1. .1
  2. Se è presentata una domanda di distruzione degli oggetti, l’UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario nella comunicazione di cui all’articolo 48 capoverso 1.
  3. .2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313;FF 2023 1184).

  2. Abrogato dalla cifra I n. 5 della LF del 22 dic. 2023 che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 313;FF 2023 1184).

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