Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell’IPI, il depositante o titolare del diritto può chiedere all’IPI il proseguimento della procedura.1
La domanda deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui si è avuto conoscenza dell’inosservanza del termine, ma al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine non osservato. Entro detti termini, il depositante2o il titolare del diritto deve inoltre aver compiuto integralmente l’atto omesso e pagato l’emolumento per il proseguimento della procedura.
L’accettazione della domanda di proseguimento della procedura da parte dell’IPI ripristina la situazione che si sarebbe avuta compiendo l’atto per tempo.
Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei termini:
per la presentazione della domanda di proseguimento della procedura;
per rivendicare una priorità.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1). ↩
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl –RS 171.10 ). ↩
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