Chi effettua il deposito internazionale di un disegno o modello industriale (design) con denominazione Svizzera consegue la protezione garantita dalla presente legge come nel caso di deposito in Svizzera. Qualora le disposizioni dell’Accordo dell’Aja del 6 novembre 19251concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali siano più favorevoli al depositario internazionale di quelle della presente legge, esse prevalgono su queste ultime.
[CS 11 1000]. Vedi ora l’Acc. del 29 nov. 1960 (RS 0.232.121.2 ). ↩
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