La legge federale del 26 settembre 18901concernente la protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali è abrogata. L’articolo 16biscapoverso 2 rimane tuttavia applicabile sino all’entrata in vigore dell’articolo 36 della presente legge.
[CS 2 829;RU 1951 931art. 1, 1971 1617, 1988 1776all. cifra I lett. e] ↩
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