Il depositante di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo deve rimettere all’IPI1un regolamento concernente l’uso del marchio.
Il regolamento del marchio di garanzia menziona le caratteristiche comuni dei prodotti o servizi che questo deve garantire; esso prevede inoltre un controllo efficace dell’uso del marchio e sanzioni adeguate.
Il regolamento del marchio collettivo designa la cerchia delle aziende autorizzate a usare tale marchio.
Il regolamento non deve violare l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.
Footnotes
Nuova espr giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631;FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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