L’organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di:
- ritrasmettere l’emissione;
- far vedere o udire l’emissione;
- registrare l’emissione su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati e riprodurre tali registrazioni;
- offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti dell’emissione;
- 1 mettere a disposizione la sua emissione mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.