Per assicurare la conservazione di un’opera, è lecito allestirne una copia. Un esemplare dev’essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d’archivio.
1bis. Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono allestire gli esemplari d’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.1
La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2421;FF 2006 3135). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003;FF 2018 505). ↩
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