221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
Un’impresa di revisione è organizzata in modo sufficiente per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 9a cpv. 1 lett. b LSR) se:
dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l’ambito di vigilanza secondo l’articolo 11a per il quale è rilasciata l’abilitazione;
al più tardi tre anni dopo il rilascio dell’abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell’ambito di vigilanza secondo l’articolo 11a per il quale è rilasciata l’abilitazione;
a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l’articolo 730c CO.
I mandati di verifica eseguiti negli ambiti di vigilanza secondo l’articolo 11a capoverso 1 lettere a e c sono computati nell’ambito di vigilanza secondo l’articolo 11a capoverso 1 lettera abis.1
Footnotes
Introdotto dal n. I 2 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). ↩
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