Torna alla legge

Art. 43b

221.302LSRFederal Act1 set 2007Fonte originale

Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per le società di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 devono entro sei mesi da detta entrata in vigore:

  1. disporre dell’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale, se per esse l’obbligo d’abilitazione non viene a cadere;
  2. annunciarsi presso l’autorità di sorveglianza o garantire che gli investitori sono esplicitamente resi attenti al fatto che esse non sottostanno alla sorveglianza statale, se per esse l’obbligo d’abilitazione viene a cadere.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.