Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per le società di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 devono entro sei mesi da detta entrata in vigore:
- disporre dell’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale, se per esse l’obbligo d’abilitazione non viene a cadere;
- annunciarsi presso l’autorità di sorveglianza o garantire che gli investitori sono esplicitamente resi attenti al fatto che esse non sottostanno alla sorveglianza statale, se per esse l’obbligo d’abilitazione viene a cadere.