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Art. 38

221.302LSRFederal Act1 set 2007Fonte originale
  1. L’autorità di sorveglianza adempie i suoi compiti in modo indipendente.
  2. L’autorità di sorveglianza sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale. Questi esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante:
    1. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione;
    2. l’approvazione della costituzione e dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore;
    3. l’approvazione del contratto di affiliazione a PUBLICA;
    4. l’approvazione del rapporto di gestione;
    5. l’approvazione degli obiettivi strategici;
    6. la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici;
    7. il discarico al consiglio d’amministrazione.
  3. L’autorità di sorveglianza esamina regolarmente con il Consiglio federale i suoi obiettivi strategici e l’adempimento dei suoi compiti.

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