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Art. 34a

221.302LSRFederal Act1 set 2007Fonte originale
  1. Gli impiegati sono tenuti a denunciare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione, al Controllo federale delle finanze o alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio in relazione a fatti interni al servizio e che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
  2. L’obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale1hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.
  3. Gli impiegati hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione.
  4. Chi in buona fede ha sporto denuncia o ha segnalato un’irregolarità non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.
  5. L’obbligo di denuncia in caso di fatti esterni al servizio è disciplinato dall’articolo 24 capoverso 3.

Footnotes

  1. RS 312.0

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