Ai fini dell’attuazione della presente legge, l’autorità di sorveglianza può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.
L’autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condizione che tali autorità:
utilizzino le informazioni e i documenti così ottenuti esclusivamente ai fini della sorveglianza diretta di persone e imprese che forniscono servizi di revisione;
1 siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pubblico su simili procedimenti;
inoltrino tali informazioni e documenti soltanto con la sua autorizzazione preventiva o in virtù di un’autorizzazione contenuta in un trattato internazionale e soltanto ad autorità e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell’interesse pubblico e vincolati al segreto d’ufficio e al segreto professionale.
L’autorità di sorveglianza nega l’autorizzazione se le informazioni e i documenti sono destinati a essere inoltrati ad autorità penali o ad autorità e organi abilitati ad infliggere sanzioni di diritto amministrativo e il genere del reato escluderebbe l’assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.
Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073;FF 2013 5901). ↩
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