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Art. 12

221.302LSRFederal Act1 set 2007Fonte originale
  1. Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale adottano tutte le misure necessarie per assicurare la qualità dei loro servizi di revisione.
  2. Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale assicurano un’organizzazione adeguata ed emanano in particolare istruzioni scritte circa:
    1. 1 l’impiego, la formazione e la formazione continua, la valutazione, il diritto di firma e la deontologia dei collaboratori;
    2. l’assunzione di nuovi mandati concernenti servizi di revisione e il proseguimento di quelli esistenti;
    3. la sorveglianza delle misure volte ad assicurare l’indipendenza e la qualità.
  3. Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale assicurano per i singoli servizi di revisione in particolare:
    1. l’attribuzione appropriata dei compiti;
    2. la sorveglianza dei lavori;
    3. il rispetto delle prescrizioni e degli standard determinanti per la verifica e l’indipendenza;
    4. un controllo qualificato e indipendente dei risultati delle verifiche.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689;FF 2013 3085).

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