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Art. 14

221.112.944LRDPFederal Act1 gen 1994Fonte originale
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19941

Footnotes

  1. DCF del 30 nov. 1993

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