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Art. 979

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l’attuale creditore.
  2. Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore.
  3. Egli non può opporvi l’eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà.

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