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Art. 973i

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il debitore di un diritto valore registrato, o di un diritto offerto come tale, informa ciascun acquirente:
  2. sul contenuto del diritto valore;
  3. sulle modalità operative del registro di diritti valori e le misure a tutela della sua operatività e integrità secondo l’articolo 973d capoversi 2 e 3.
  4. Egli è responsabile del danno cagionato all’acquirente da indicazioni inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, sempre che non provi di aver usato la necessaria diligenza.
  5. Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è nulla.

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