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Art. 964k

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:
  2. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
  3. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
  4. un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.
  5. Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.
  6. L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.
  7. Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE.

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