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Art. 964c

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell’approvazione e della firma dell’organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale.
  2. L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:
  3. sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;
  4. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
  5. L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

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