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Art. 964a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:
  2. sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 20051sui revisori;
  3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e
  4. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:
    1. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
    2. cifra d’affari di 40 milioni di franchi.
  5. Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un’impresa:
  6. cui è applicabile il capoverso 1; o
  7. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.

Footnotes

  1. RS 221.302

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