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Art. 963a

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Una persona giuridica è esonerata dall’obbligo di allestire il conto di gruppo se:
  2. per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese da essa controllate, non oltrepassa due dei valori seguenti:
    1. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
    2. cifra d’affari di 40 milioni di franchi,
    3. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
  3. è controllata da un’impresa il cui conto di gruppo è stato allestito e sottoposto a revisione ordinaria secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti; o
  4. ha delegato l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata conformemente all’articolo 963 capoverso 4.
  5. Il conto di gruppo dev’essere tuttavia allestito se:
  6. è necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica; 2.1 soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;
  7. un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede;
  8. l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.
  9. Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari di cui al capoverso 1 numero 1 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data della chiusura di bilancio e in base al corso medio annuale.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

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