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Art. 959c

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’allegato completa e illustra le altre parti del conto annuale. Contiene:
  2. informazioni sui principi applicati per l’allestimento del conto annuale, nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge;
  3. informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico;
  4. l’ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti, nella misura in cui eccede l’ammontare globale delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole;
  5. le altre informazioni prescritte dalla legge.
  6. L’allegato deve inoltre contenere le indicazioni seguenti, sempreché non risultino già dal bilancio o dal conto economico:
  7. la ditta commerciale o il nome, la forma giuridica e la sede dell’impresa;
  8. se del caso, una dichiarazione attestante che la media annua di posti di lavoro a tempo pieno non supera le 10, le 50 o le 250 unità;
  9. la ditta commerciale, la forma giuridica e la sede delle imprese nelle quali è detenuta una partecipazione diretta o un’importante partecipazione indiretta, nonché la quota del capitale e dei diritti di voto; 4.1 il numero di quote sociali proprie detenute dall’impresa stessa o da imprese da essa controllate (art. 963);
  10. l’acquisto e l’alienazione di quote sociali proprie da parte dell’impresa, nonché le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate;
  11. il saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing analoghi alla vendita e da altri contratti di leasing, sempre che tali contratti non scadano o non possano essere disdetti entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio;
  12. i debiti nei confronti di istituti di previdenza;
  13. l’importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi;
  14. l’importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell’impresa, come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà;
  15. gli impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile (impegni condizionali);
  16. il numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai lavoratori;
  17. spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili;
  18. gli eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio; 14.2 in caso di dimissioni anticipate o di revoca dell’ufficio di revisione, i motivi delle stesse; 15.3 tutti gli aumenti e le riduzioni del capitale effettuati dal consiglio d’amministrazione entro i limiti del margine di variazione del capitale.
  19. Le imprese individuali e le società di persone possono rinunciare alla stesura dell’allegato se non sono tenute a presentare i conti conformemente alle disposizioni applicabili alle grandi imprese. Se le disposizioni concernenti l’articolazione minima del bilancio e del conto economico esigono che siano fornite informazioni supplementari e l’impresa non redige un allegato, tali informazioni devono figurare direttamente nel bilancio o nel conto economico.
  20. Le imprese debitrici di prestiti in obbligazioni devono indicare l’importo, il tasso d’interesse, la scadenza e le altre condizioni di tali prestiti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325).

2 commentaries

N1.Ergänzende Angaben im Anhang

Der Anhang dient der Transparenz der Jahresrechnung; neben den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben sind weitergehende, erläuternde Angaben zulässig und werden als empfehlenswert bezeichnet. In der Praxis wurden im Anhang beispielsweise Beteiligungen und Finanzierungen (inkl. aktive Darlehen mit Angabe der Beträge) ausgewiesen; es kann daher angezeigt sein, solche Posten — gegebenenfalls einzeln — zu quantifizieren, soweit dies eine verlässliche Beurteilung der Vermögenslage ermöglicht.

Nell’allegato al bilancio 2015, si indicavano sia le partecipazioni, sia i finanziamenti: ·       Prestito a __________) – Eur 500'000.-; ·       Prestito a __________) – Eur 364'360.50; ·       Prestito a __________) – Eur 2'200'000.-; ·       Prestito a __________) – Eur 500'000.-; ·       Prestito a __________) – Eur 100'000.                                          In particolare, i prestiti attivi erano quantificati, in fr. 3'930'257.-.                                          L’allegato al bilancio, che completa e illustra le altre parti del conto annuale, è disciplinato dall’art. 959c CO. L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1 CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime.                                          La lista delle indicazioni che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima. Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la situazione patrimoniale ed i risultati della società (Gerber/Haag/Neuhaus, in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR II, 6a ed., n.
Nell’allegato al bilancio 2015, si indicavano sia le partecipazioni, sia i finanziamenti: ·       Prestito a __________) – Eur 500'000.-; ·       Prestito a __________) – Eur 364'360.50; ·       Prestito a __________) – Eur 2'200'000.-; ·       Prestito a __________) – Eur 500'000.-; ·       Prestito a __________) – Eur 100'000.                                          In particolare, i prestiti attivi erano quantificati, in fr. 3'930'257.-.                                          L’allegato al bilancio, che completa e illustra le altre parti del conto annuale, è disciplinato dall’art. 959c CO. L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1 CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime.                                          La lista delle indicazioni che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima. Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la situazione patrimoniale ed i risultati della società (Gerber/Haag/Neuhaus, in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR II, 6a ed., n.

N2.Publikationspflicht für fakultative Angaben

Fakultative zusätzliche Angaben sind zulässig und sind insoweit zu veröffentlichen, als sie eine verlässliche Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ermöglichen.

L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1 CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime.                                          La lista delle indicazioni che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima. Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la situazione patrimoniale ed i risultati della società (Gerber/Haag/Neuhaus, in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR II, 6a ed., n. 5 e n. 77 ad art. 959c CO).
L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1 CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime.                                          La lista delle indicazioni che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima. Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la situazione patrimoniale ed i risultati della società (Gerber/Haag/Neuhaus, in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR II, 6a ed., n. 5 e n. 77 ad art. 959c CO).