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Art. 94

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il debitore può ritirare la cosa depositata finché il creditore non abbia dichiarato di accettarla, o il deposito non abbia avuto per conseguenza l’estinzione di un diritto di pegno.
  2. Col ritiro del deposito rinasce il credito con tutti i suoi accessori.

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