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Art. 917

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Qualora gli amministratori od i liquidatori violino, intenzionalmente o per negligenza, i doveri loro imposti dalla legge nel caso d’insolvenza della società, essi rispondono verso questa, verso i singoli soci e verso i creditori, del danno che ne è derivato.
  2. L’azione per un danno cagionato alla società e subìto soltanto indirettamente dai soci o dai creditori soggiace alle disposizioni sulla società anonima.

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