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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 906
Art. 905
Art. 907
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Art. 906
Art. 905
Art. 907
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
All’ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.
Possono chiedere una revisione ordinaria del conto annuale da parte di un ufficio di revisione:
il 10 per cento dei soci;
soci che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale;
soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi.
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