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Art. 894

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’amministrazione della società cooperativa si compone di almeno tre membri; gli amministratori devono essere in maggioranza soci.
  2. Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se soci, essere amministratori, ma sono eleggibili, in luogo d’esse, i loro rappresentanti.

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