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Art. 889

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo col consenso dei tre quarti di tutti i soci.
  2. Siffatte deliberazioni non obbligano i soci che non vi hanno consentito, s’essi dichiarano il loro recesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Siffatto recesso spiega i suoi effetti al momento dell’attuazione della deliberazione.
  3. Il recesso non può in tal caso essere fatto dipendere dal pagamento d’una indennità.

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