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Art. 875

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Chi entra a far parte di una società cooperativa, i cui soci siano personalmente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, risponde al pari degli altri soci anche delle obbligazioni nate prima del suo ingresso.
  2. Ogni contraria disposizione statutaria o convenzione tra i soci non ha effetto per i terzi.

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