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Art. 870

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Lo statuto, salvo quello della società di mutua assicurazione al beneficio d’una concessione, può stabilire che i soci, oltre ad essere tenuti al pagamento dei contributi ed al versamento delle quote sociali, rispondono personalmente e sussidiariamente di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino ad una somma determinata.
  2. Se esistono quote sociali, questa somma dev’essere determinata per ogni socio in proporzione dell’ammontare delle sue quote.
  3. Fino alla chiusura del fallimento, solo l’amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità.

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