Torna alla legge

Art. 865

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.
  2. Qualora la società si sciolga entro un anno dall’uscita o dalla morte d’un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.