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Art. 859

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’utile dell’esercizio va per intiero ad aumentare il patrimonio sociale, salvo diversa disposizione dello statuto.
  2. Qualora sia prevista una ripartizione dell’utile dell’esercizio tra i soci, essa ha luogo, salvo disposizione contraria dello statuto, nella proporzione in cui i singoli soci hanno utilizzato le istituzioni della società.
  3. Se esistono certificati di quota, la parte dell’utile dell’esercizio ad essi attribuita non può eccedere il tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza non specialmente garantiti.

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