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Art. 837

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La società cooperativa tiene un elenco in cui sono iscritti il nome e il cognome o la ditta nonché l’indirizzo di ogni socio. Tiene l’elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
  2. I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall’elenco.

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