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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 795a
Art. 795
Art. 795b
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Art. 795a
Art. 795
Art. 795b
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.
Possono essere ordinati soltanto se:
la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta;
senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente;
la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.
La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.
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