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Art. 792

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale

Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi:

  1. devono designare di comune accordo una persona che li rappresenti, e possono esercitare i diritti connessi alla quota sociale soltanto per il tramite di tale persona;
  2. rispondono solidalmente degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie.

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