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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 789
Art. 788
Art. 789a
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Art. 789
Art. 788
Art. 789a
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Se la legge o lo statuto fanno riferimento al valore reale delle quote sociali, le parti possono chiedere che il giudice determini tale valore.
Il giudice ripartisce le spese processuali e di stima secondo il suo apprezzamento.
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